Per l’accesso ai contributi è condizione che la permanenza nei Paesi di emigrazione si sia protratta per un periodo non inferiore complessivamente a cinque anni e che il definitivo rientro in regione dai Paesi stessi sia avvenuto da non più di due anni.
In caso di accoglimento della richiesta, il contributo viene corrisposto solo dopo la comunicazione di copertura finanziaria da parte della Regione (art. 7 DPGR 10/08/07 n. 0248/Pres).
Possono accedere al servizio:
- cittadini italiani emigrati dal Friuli Venezia Giulia;
- cittadini italiani emigrati, già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977 n. 73 (Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell’accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell’atto finale e dello scambio di note, firmati a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975);
- familiari e discendenti dei corregionali di cui alle lettere a) e b), stabilmente residenti all’estero.