Compensazione

  • Servizio attivo

Richiesta di compensazione della somma impropriamente pagata


A chi è rivolto

A chi abbia un credito tributario e voglia procedere alla compensazione.

Descrizione

Il contribuente che ha versato un tributo in eccesso può richiedere la compensazione della somma impropriamente pagata con altro versamento da effettuare, sia dello stesso tributo che di altri tributi comunali.

Come fare

Il contribuente che intende chiedere una compensazione può recarsi personalmente presso l'ufficio tributi, negli orari di apertura al pubblico, oppure contattare l'ufficio a mezzo mail o pec, per il ritiro della modulistica, per ricevere assistenza nella compilazione della stessa oppure per la consegna.

Cosa serve

Il contribuente deve essere titolare di un credito nei confronti del Comune.

  • Il contribuente può richiedere la compensazione attraverso apposita istanza da presentare personalmente agli uffici comunali o alla PEC del Comune.

Cosa si ottiene

L'Ufficio valuterà, ai sensi della normativa o dei Regolamenti Comunali, la possibilità di compensare il credito vantato dal contribuente con debiti della stessa natura o differenti.

Tempi e scadenze

180 giorni

Quanto costa

I termini per il ravvedimento sono disciplinati dall’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Sulle somme pagate con ravvedimento si applicano anche gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento.
Per avere informazioni sul calcolo del ravvedimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi dell'Ente.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela: Ricorso alla Commissione tributaria provinciale
Normativa costitutiva legge 212 anno 2000
Normativa ulteriore D.lvo. 286 anno 1998
Tipo avvio Istanza di parte
Titolare potere sostitutivo Segretario Comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 06/11/2024

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