Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica.
ISTAT e Agenzia delle entrate hanno definito le regole di standardizzazione dei numeri civici, relative alla numerazione degli accessi esterni, ovvero quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente alle unità immobiliari.
Gli obblighi di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 223/1989 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.
In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42 del D.P.R. n. 223/1989.